Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2882
Codice Civile

Art. 2882 — Formalita' per la cancellazione

ELI /it/codice-civile/art/2882parte di Codice Civile
Art. 2882. (Formalita' per la cancellazione). La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore. Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2881 Art. 2883 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.