Codice Civile
Art. 2881 — Nuova iscrizione dell'ipoteca
Art. 2881. (Nuova iscrizione dell'ipoteca). Salvo diversa disposizione di legge, se la causa estintiva dell'obbligazione e' dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero e' dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non e' stata conservata, si puo' procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.
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