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Art. 2809 — Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca

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Art. 2809. (Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca). L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro. Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

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