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Art. 2808 — Costituzione ed effetti dell'ipoteca

ELI /it/codice-civile/art/2808parte di Codice Civile
Art. 2808. (Costituzione ed effetti dell'ipoteca). L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.

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