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Codice Civile

Art. 2790 — Conservazione della cosa e spese relative

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Art. 2790. (Conservazione della cosa e spese relative). Il creditore e' tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa. Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.

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