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Art. 2789 — Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

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Art. 2789. (Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio). Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, puo' anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

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