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Art. 2701 — Conversione dell'atto pubblico

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Art. 2701. (Conversione dell'atto pubblico). Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalita' prescritte, se e' stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.

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