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Codice Civile

Art. 2700 — Efficacia dell'atto pubblico

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Art. 2700. (Efficacia dell'atto pubblico). L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

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