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Codice Civile

Art. 2680 — Tenuta dei registri

ELI /it/codice-civile/art/2680parte di Codice Civile
Art. 2680. (Tenuta dei registri). Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni devono essere vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati. Questi registri devono essere scritti di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate. I registri alla fine di ciascun giorno, devono essere chiusi e firmati dal conservatore. In essi si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.

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