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Art. 2679 — Altri registri da tenersi dal conservatore

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Art. 2679. (Altri registri da tenersi dal conservatore). Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni soggette a rinnovazione; 3) per le iscrizioni non soggette a rinnovazione; 4) per le annotazioni. Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dai regolamenti.

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