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Art. 2660 — Trascrizione degli acquisti a causa di morte

ELI /it/codice-civile/art/2660parte di Codice Civile
Art. 2660. (Trascrizione degli acquisti a causa di morte). Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso. Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio o la residenza dell'erede o legatario e del defunto; 2) la data di morte; 3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questa spettante; 4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito; 5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826; 6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692.

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