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Codice Civile

Art. 2659 — Nota di trascrizione

ELI /it/codice-civile/art/2659parte di Codice Civile
Art. 2659. (Nota di trascrizione). Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati: 1) il cognome e il nome, il nome del padre e il domicilio o la residenza delle parti; 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo; 3) il cognome e il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorita' giudiziaria che ha pronunziato la sentenza; 4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826. Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto.

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