Codice Civile
Art. 266 — Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Art. 266. (Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale). Il riconoscimento puo' essere impugnato per l'incapacita' che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.
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