Codice Civile
Art. 265 — Impugnazione per violenza
Art. 265. (Impugnazione per violenza). Il riconoscimento puo' essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza e' cessata. Se l'autore del riconoscimento e' minore, l'azione puo' essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'eta' maggiore.
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