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Art. 2635 — Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese

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Art. 2635. (Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese). Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena prevista dall'art. 2626.

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