Codice Civile
Art. 2634 — Rappresentante comune degli obbligazionisti
Art. 2634. (Rappresentante comune degli obbligazionisti). Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'art. 2417, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
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