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Codice Civile

Art. 2624 — Prestiti e garanzie della societa'

ELI /it/codice-civile/art/2624parte di Codice Civile
Art. 2624. (Prestiti e garanzie della societa'). Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la societa' che amministrano o con una societa' che questa controlla o da cui e' controllata, o che si fanno prestare da una di tali societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duemila a ventimila. Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle societa' che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

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