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Art. 2623 — Violazione di obblighi incombenti agli amministratori

ELI /it/codice-civile/art/2623parte di Codice Civile
Art. 2623. (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila gli amministratori che: 1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra societa' in violazione degli articoli 2306, 2445 e 2503; 2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale; 3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

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