Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 26
Codice Civile

Art. 26 — Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione

ELI /it/codice-civile/art/26parte di Codice Civile
Art. 26. (Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione). L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 26 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.