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Art. 2519 — Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'

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Art. 2519. (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'). L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'art. 2330. Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

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