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Codice Civile

Art. 2518 — Atto costitutivo

ELI /it/codice-civile/art/2518parte di Codice Civile
Art. 2518. (Atto costitutivo). La societa' deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il, domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; 2) la denominazione, la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) se la societa' e' a responsabilita' illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale e' ripartito in azioni e l'eventuale responsabilita' sussidiaria dei soci; 5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale e' ripartito in azioni, il valore nominale di queste; 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci; 9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui; 10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge; 11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale; 12) il numero dei componenti il collegio sindacale; 13) la durata della societa'. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della societa', anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

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