Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2503
Codice Civile

Art. 2503 — Opposizione dei creditori

ELI /it/codice-civile/art/2503parte di Codice Civile
Art. 2503. (Opposizione dei creditori). La fusione puo' essere attuata solo dopo tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. Durante il termine suddetto i creditori delle societa' partecipanti alla fusione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2502 Art. 2504 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.