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Art. 2502 — Deliberazione di fusione

ELI /it/codice-civile/art/2502parte di Codice Civile
Art. 2502. (Deliberazione di fusione). La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi partecipano. La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, insieme con la situazione patrimoniale della societa' al tempo della deliberazione, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411.

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