Codice Civile
Art. 247 — Legittimazione passiva
Art. 247. (Legittimazione passiva). L'azione e' proposta contro il figlio, se e' maggiore d'eta', e, se e' minore o interdetto, in contraddittorio di un curatore nominato dal tribunale davanti al quale il giudizio e' promosso. Nel caso di minore emancipato o di maggiore inabilitato l'azione e' proposta contro il figlio assistito da un curatore parimenti nominato dal tribunale. Nel giudizio deve in tutti i casi essere chiamata la madre.
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