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Codice Civile

Art. 246 — Trasmissibilita' dell'azione

ELI /it/codice-civile/art/246parte di Codice Civile
Art. 246. (Trasmissibilita' dell'azione). Se il marito muore senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine, i discendenti o gli ascendenti sono ammessi ad esercitarla, ma devono proporla entro tre mesi dalla morte del marito o dalla nascita del figlio, se si tratta di un figlio postumo.

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