Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2467
Codice Civile

Art. 2467 — Sostituzione degli amministratori

ELI /it/codice-civile/art/2467parte di Codice Civile
Art. 2467. (Sostituzione degli amministratori). L'assemblea con la maggioranza indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che, per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralita' di amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica. Il nuovo amministratore assume la qualita' di socio accomandatario dal momento dell'accettazione della nomina.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2466 Art. 2468 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.