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Art. 2466 — Revoca degli amministratori

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Art. 2466. (Revoca degli amministratori). La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della societa' per azioni. Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.

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