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Art. 2395 — Azione individuale del socio e del terzo

ELI /it/codice-civile/art/2395parte di Codice Civile
Art. 2395. (Azione individuale del socio e del terzo). Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

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