Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2394
Codice Civile

Art. 2394 — Responsabilita' verso i creditori sociali

ELI /it/codice-civile/art/2394parte di Codice Civile
Art. 2394. (Responsabilita' verso i creditori sociali). Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della societa', l'azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore. La rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2393 Art. 2395 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.