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Art. 2205 — Obblighi dell'institore

ELI /it/codice-civile/art/2205parte di Codice Civile
Art. 2205. (Obblighi dell'institore). Per le imprese o le sedi secondarie alle quali e' preposto, l'institore e' tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

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