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Art. 2204 — Poteri dell'institore

ELI /it/codice-civile/art/2204parte di Codice Civile
Art. 2204. (Poteri dell'institore). L'institore puo' compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato. L'institore puo' stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.

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