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Art. 2156 — Vendita dei prodotti

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Art. 2156. (Vendita dei prodotti). La vendita dei prodotti, che in conformita' degli usi non si dividono in natura, e' fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

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