Codice Civile
Art. 2155 — Raccolta e divisione dei prodotti
Art. 2155. (Raccolta e divisione dei prodotti). Il mezzadro non puo' iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e' obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti. Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
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