Codice Civile
Art. 215 — Comunione degli utili e degli acquisti
Art. 215. (Comunione degli utili e degli acquisti). Non e' permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale di beni, fuorche' quella degli utili e degli acquisti. Tale comunione puo' essere stabilita anche se v'e' costituzione di dote, ferma in ogni caso l'inalterabilita' delle precedenti convenzioni.
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