Codice Civile
Art. 214 — Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito
Art. 214. (Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito). Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.
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