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Art. 2145 — Diritti ed obblighi del concedente

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Art. 2145. (Diritti ed obblighi del concedente). Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica. La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

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