Codice Civile
Art. 2144 — Mezzadria a tempo determinato
Art. 2144. (Mezzadria a tempo determinato). La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine. Se non e' comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
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