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Codice Civile

Art. 2047 — Danno cagionato dall'incapace

ELI /it/codice-civile/art/2047parte di Codice Civile
Art. 2047. (Danno cagionato dall'incapace). In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento e' dovuto da chi e' tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi e' tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, puo' condannare l'autore del danno a un'equa indennita'.

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