Codice Civile
Art. 2046 — Imputabilita' del fatto dannoso
Art. 2046. (Imputabilita' del fatto dannoso). Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacita' d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacita' derivi da sua colpa.
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