Codice Civile
Art. 1985 — Recesso del contratto
Art. 1985. (Recesso del contratto). Il debitore puo' recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento. Il debitore e' tenuto al rimborso delle spese di gestione.
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