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Art. 1984 — Liberazione del debitore

ELI /it/codice-civile/art/1984parte di Codice Civile
Art. 1984. (Liberazione del debitore). Se non vi e' patto contrario, il debitore e' liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.

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