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Codice Civile

Art. 1933 — Mancanza di azione

ELI /it/codice-civile/art/1933parte di Codice Civile
Art. 1933. (Mancanza di azione). Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non puo' ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e' ammessa in ogni caso se il perdente e' un incapace.

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