Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1932
Codice Civile

Art. 1932 — Norme inderogabili

ELI /it/codice-civile/art/1932parte di Codice Civile
Art. 1932. (Norme inderogabili). Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso piu' favorevole all'assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1931 Art. 1933 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.