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Art. 1868 — Riscatto per insolvenza del debitore

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Art. 1868. (Riscatto per insolvenza del debitore). Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d'insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.

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