Codice Civile
Art. 1867 — Riscatto forzoso
Art. 1867. (Riscatto forzoso). Il debitore di una rendita perpetua puo' essere costretto al riscatto: 1) se e' in mora nel pagamento di due annualita' di rendita; 2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gia' date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza; 3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui e' garantita la rendita e' diviso fra piu' di tre persone.
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