Codice Civile
Art. 1851 — Pegno irregolare a garanzia di anticipazione
Art. 1851. (Pegno irregolare a garanzia di anticipazione). Se, a garanzia di uno o piu' crediti, sono vincolati depositi di danaro, merci o titoli che non siano stati individuati o per i quali sia stata conferita alla banca la facolta' di disporre, la banca deve restituire solo la somma o la parte delle merci o dei titoli che eccedono l'ammontare dei crediti garantiti. L'eccedenza e' determinata in relazione al valore delle merci o dei titoli al tempo della scadenza dei crediti.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.