Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1850
Codice Civile

Art. 1850 — Diminuzione della garanzia

ELI /it/codice-civile/art/1850parte di Codice Civile
Art. 1850. (Diminuzione della garanzia). Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca puo' chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d'uso, con la diffida che, in mancanza, si procedera' alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca puo' procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell'art. 2797. La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1849 Art. 1851 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.