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Codice Civile

Art. 1756 — Rimborso delle spese

ELI /it/codice-civile/art/1756parte di Codice Civile
Art. 1756. (Rimborso delle spese). Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non e' stato concluso.

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