Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 1755
Codice Civile

Art. 1755 — Provvigione

ELI /it/codice-civile/art/1755parte di Codice Civile
Art. 1755. (Provvigione). Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 1754 Art. 1756 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.