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Art. 1716 — Pluralita' di mandatari

ELI /it/codice-civile/art/1716parte di Codice Civile
Art. 1716. (Pluralita' di mandatari). Salvo patto contrario, il mandato conferito a piu' persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non e' accettato da tutte. Se nel mandato non e' dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi puo' concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza e' tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo. Se piu' mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.

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